Esclusione del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Tribunale di Spoleto, 17 gennaio 2023

Di ALESSANDRA GATTO -
Sentenza con omissis Esclusione del reato di violazione degli obblighi di assistenza La condotta penalmente rilevante prevista dall’art. 570, secondo comma, n. 2, c.p., si configura nella omessa prestazione dei mezzi di sussistenza da parte di chi che aveva l’obbligo nonché la possibilità di adempiervi. Tuttavia la rilevanza penale del mancato adempimento può essere esclusa dalla impossibilità economica che deve essere provata dal soggetto obbligato e da lui non colpevolmente creata, tenuto conto anche dell’adempimento degli obblighi affettivi e di cura nei confronti dei figli. Nel caso di specie, il Tribunale ha escluso la sussistenza del reato di cui all’art. 570, secondo comma. . .