Non perde l’assegno di mantenimento il coniuge beneficiario che instauri una nuova relazione non connotata da stabilità e continuità

Di MAURIZIO BRUNO -
Cass. civ. sez. I ord. 10.06.2022 n.18862 Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha confermato la persistenza del diritto della moglie all’assegno di mantenimento mensile che le era stato revocato dalla Corte di appello in conseguenza di una nuova relazione sentimentale intrapresa dalla donna. La giurisprudenza recente ritiene sufficiente per perdere il diritto all’assegno di mantenimento una semplice relazione more uxorio con altra persona ovvero anche senza un successivo matrimonio, purchè il rapporto possa essere ritenuto stabile e continuativo. Dunque una nuova relazione stabile legittima il rigetto della domanda di assegno di mantenimento o divorzile (così, Cass., 1. . .