La notificazione dell’accettazione non contestuale della donazione deve essere eseguita secondo le norme del codice di rito

Di GIANCARLO TANTILLO -
Cass. civ., sez. II, 23 marzo 2022, n. 9476 Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione è chiamata a pronunciarsi sulle formalità necessarie per il valido perfezionamento di una donazione; e, precisamente, sulle modalità con cui il donatario deve comunicare al donante l’accettazione non contestuale. Al riguardo, a mente dell’art. 782, comma 2, c.c., ove proposta ed accettazione non siano contestuali, la donazione non si intende perfezionata fin tanto che l’atto di accettazione non sia stato notificato al donante. Il problema, storicamente dibattuto in dottrina[1], riguarda cosa debba intendersi per “notificazione”; e, in particolare, se tale nozione debba intendersi come. . .