La rinuncia al legato in sostituzione di legittima è condizione dell’azione di riduzione e non presupposto processuale

Di LUCA COLLURA -
Cass. ord. 29.04.2022 n. 13530 Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi sulla natura da riconoscere all’atto di rinuncia al legato in sostituzione di legittima da parte del legittimario che voglia agire in riduzione e, in particolare, se la dismissione del lascito debba essere intesa come condizione dell’azione o, come da qualcuno sostenuto, quale presupposto processuale. Il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte è il seguente: Tiziona decedeva e, nel suo testamento, disponeva in favore del marito Tizione un legato in sostituzione di legittima avente ad oggetto il denaro esistente sul conto corrente, cointestato con lo stesso Tizione. Do. . .