Diritto di visita degli ascendenti – la confittualità col genitore non può essere d’ostacolo. Trib. min. Caltanissetta, 23 febbraio 2021

Di ALESSANDRA GATTO -
Trib. min. Caltanissetta 23.2.2021 Tra i provvedimenti più idonei che il giudice è tenuto ad adottare nell’esclusivo interesse del minore ai sensi del secondo comma dell’art. 317bis c.c. – norma che costituisce una clausola in bianco da riempire di contenuti a seconda delle esigenze del minore nel caso concreto – senza dubbio vi è quello volto a prescrivere un’attività di mediazione tra il genitori e l’ascendente che abbia fatto ricorso al Tribunale per i minorenni in tutti i casi in cui sussista una conflittualità tale da creare pregiudizio al minore, cagionando allo stesso uno stato di malessere e impedendogli di fatto di mantenere un rapporto significativo con i propri as. . .