Separazione e assegno di mantenimento: il titolo di studio non può giustificare il rifiuto di determinate offerte di lavoro

Di MAURIZIO BRUNO -
Cass. n. 5932_2021 L’ordinanza in commento riguarda la questione concernente la volontà della moglie separata (anche se per colpa del marito) di rifiutare quei lavori non consoni al proprio stato culturale, conservando in tal modo il diritto all’assegno di mantenimento. In linea di massima, era orientamento giurisprudenziale consolidato quello di non imporre alla donna l’espletamento di lavori, se non degradanti, comunque inadeguati al livello culturale ed al titolo di studio dalla medesima conseguito. In tal senso si pronunciava anche la Corte d’Appello di Trieste, con sentenza 7 maggio 2019, n. 288, che riconosceva il diritto della moglie di percepire Euro 1.000,00 dal facoltoso m. . .