I maltrattamenti ai danni del coniuge e l’applicabilità della sanzione accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale

Di MATILDE DE ANGELIS -
Cass. pen. sez. V 03.12.2020 Ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p. la sanzione della sospensione della responsabilità genitoriale è comminata, quale pena accessoria, in ipotesi di reato commesso con abuso della stessa. Dunque, ad una superficiale lettura si potrebbe supporre che non siano integrati i presupposti legislativi necessari ad una sua applicazione qualora il maltrattato sia il “solo” coniuge. Preliminarmente, è d’uopo rammentare che il contenuto della responsabilità genitoriale si esplica nell’adempimento dei doveri imposti ai genitori dalla disciplina privatistica. Perciò, il loro mancato rispetto comporta, nelle ipotesi più gravi individuate dal legislatore, la dec. . .