Infermità mentale precedente al matrimonio e impugnazione ai sensi dell’art. 119 c.c.

Di MARIO RENNA -
Cass. 02.12.2020 n. 27564 La Corte di Cassazione ha precisato i criteri per l’applicazione dell’art. 119 c.c., riguardante l’impugnazione del matrimonio per lo stato di interdizione che colpisce uno dei coniugi: la legittimazione assoluta a far valere l’invalidità del matrimonio, estesa, come risulta dalla locuzione normativa, «a tutti coloro che abbiano un interesse legittimo» (art. 119, comma 1°, c.c.), mira ad assicurare una piena protezione alla personalità e ai diritti del coniuge mentalmente infermo, conferendo a ogni soggetto interessato – oltre al tutore, al p.m. ed, eventualmente, al soggetto assistito in caso di revoca dell’interdizione – la titolarità a. . .