Separazione personale dei coniugi: la Corte di appello, in sede di reclamo ex art. 708 c.p.c., non deve statuire sulle spese processuali

Di REMO TREZZA -
Cass. civ. 30.04.2020 n. 8432 La sentenza in commento si è occupata di una questione rilevante dal punto di vista processuale, ovvero se la Corte d’appello adita in sede di reclamo avverso l’ordinanza presidenziale, ai sensi dell’art. 708 c.p.c., debba o meno statuire sulle spese processuali. La Suprema Corte, nel risolvere tale interrogativo, ha teso a specificare che nel procedimento di separazione personale dei coniugi il decreto con cui la Corte d’appello abbia deciso sul reclamo avverso l’ordinanza emessa dal presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 708, comma 3, c.p.c. non sia impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., nella parte riguarda. . .