Il diritto del transessuale di scegliere il proprio nome

Di TIZIANA DI PALMA -
Cass. n. 3877_2020 La ragione dell’istanza proposta dinanzi alla Corte di legittimità traeva la propria origine dalla circostanza per la quale, all’esito del procedimento instaurato da parte di O.A. innanzi al tribunale competente, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 150/2011, veniva respinta la richiesta di rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile, stante il mancato completamento della procedura chirurgica di transizione e di riassegnazione di sesso. La Corte d’appello, orbene, riformando la sentenza di prime cure, accoglieva parzialmente la domanda, disponendo l’attribuzione del sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita, a prescindere dal tr. . .