Donazione indiretta e cointestazione dei rapporti bancari

Di SIMONA GHIONZOLI -
App. Catania 08.01.2019 Con la pronuncia in esame i Giudici del gravame assumono che la mera cointestazione di un libretto bancario, in cui erano state, in origine, depositate somme di denaro appartenenti a uno solo dei cointestatari, non costituisce donazione indiretta, se non vi è la certezza dello scopo di liberalità. In mancanza di tale caratteristica, il denaro continua ad appartenere al soggetto che lo ha versato ovvero ai suoi eredi e, in ragione di ciò, al cointestatario che lo utilizzi sia prima sia dopo il decesso, deve ascriversi un comportamento illecito in quanto sine titulo e comunque contrario ai doveri di buona gestione richiesti dalle regole sul mandato ex art. 1713 c.c... . .