Adozione e limiti all’ingerenza dello Stato nella vita familiare

Di CLAUDIA BENANTI -
MINERVINO ET TRAUSI c. ITALIE https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?acetNode_1=0_8_1_4&contentId=SDU186980&previsiousPage=mg_1_20 La Corte europea dei diritti dell’uomo ha enunciato – in una recente pronuncia riguardante l’Italia – i limiti a cui il potere dello Stato di ingerirsi nella vita familiare deve ritenersi sottoposto, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione. Precisamente, la misura adottata deve essere prevista dalla legge, perseguire uno scopo legittimo ai sensi dell’art. 8, par. 2, ed essere necessaria in una società democratica per raggiungere tale scopo. La nozione di “necessità” implica che l’adozione della misura sia fondata su un bis. . .