Accettazione tacita di eredità e voltura catastale degli immobili

Di CHIARA FAVILLI -
Cass. civ., n. 32770_2018 A differenza di quanto accade in altri sistemi europei come la Francia e la Germania, nel nostro ordinamento il subentro del chiamato nel patrimonio ereditario non è automatico, ma presuppone una manifestazione di volontà, l’accettazione (art. 459 c.c.), che può essere enunciata in forma espressa oppure desunta in maniera tacita dalla sua condotta (art. 474 c.c.). Mentre in ordine all’accettazione espressa il legislatore detta la forma di manifestazione della volontà, relativamente all’accettazione tacita, che rappresenta la modalità di gran lunga più frequente nella prassi, lascia all’interprete il compito di stabilire se e quando nella condotta del c. . .