È costituzionalmente illegittima la norma che non consente al giudice di ordinare l’allontanamento del genitore reo di lesioni lievissime nei confronti del figlio “non adottivo”

Di CLAUDIA BENANTI -
Corte_Cost_2018_n_236 La sentenza della Corte costituzionale in commento ha aggiunto un altro tassello nel processo di attuazione dello stato unico di figlio istituito dalla l. n. 219/2012. La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal Tribunale di Teramo con riferimento all’art. 4, comma 1°, lett. a), d.lgs. n. 274/2000, nella parte in cui, non prevedendo l’esclusione della competenza del giudice di pace per il reato di lesioni lievissime nei confronti del figlio “naturale” – «da ritenersi, sebbene non precisato dal rimettente, quello nato sia in costanza di matrimonio, sia al di fuori» – ha reso impossibile ordinare l’allontanamento coattivo del reo da. . .