La soggettività giuridica del nascituro
In ragione dell’art. 1 c.c., secondo cui la capacità giuridica si acquista al momento della nascita, il feto, prima di allora, non vanterebbe alcuna rilevanza giuridica. Occorre, tuttavia, collocare, tale disposizione normativa all’interno del contesto storico-giuridico entro cui è stata formulata. Il codice civile del 1942, disciplinando in un unico corpus sia il diritto privato che il diritto commerciale, ha proceduto alla c.d. “commercializzazione del diritto privato”, con la conseguente strutturazione, in chiave sostanzialmente patrimoniale, delle norme volte alla regolamentazione dei rapporti intersoggettivi. Il panorama delle fonti del diritto civile, oggi, risulta nettamente. . .
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