Il contenuto degli accordi nella procedura di separazione e divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile

Di EMANUELA ANDREOLA -
tar-lazio-7813-2016 Con l’entrata in vigore del decreto legge 12.9.2014, n. 132, convertito dalla legge 10.11.2014, n. 162, che ha introdotto nuove modalità per addivenire alla separazione personale dei coniugi o divorzio o per modificarne le relative condizioni senza l’intervento del giudice, è sorta controversia sull’interpretazione dell’art. 12,  comma 3, secondo cui l’accordo nella procedura davanti al sindaco non può contenere “patti di trasferimento patrimoniale.” Il senso letterale della norma sembra impedire di prevedere trasferimenti, non solo immobiliari, ma anche mobiliari e la pattuizione di un assegno di mantenimento o divorzile. Il problema è,. . .