L’ azione di riduzione del legittimario pretermesso (nota a Cass. civ., sez. II, 24 giugno 2016, n. 13186).
cass-sez-ii-24-06-2016-n-13186 La Cassazione ribadisce il principio secondo cui, in materia di successione ereditaria, il legittimario pretermesso acquista la qualità di erede soltanto dopo il positivo esercizio dell’azione di riduzione. Prima di questo momento, egli non può chiedere la divisione ereditaria né la collazione dei beni. Entrambi questi diritti presuppongono infatti l’assunzione della qualità di erede e l’esistenza di una comunione ereditaria. Se, in base all’art. 735 c.c., è nulla la divisione che non comprenda qualcuno dei legittimari ed il coerede leso nella quota di legittima può esercitare l’azione di riduzione contro gli altri coeredi, i. . .
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